IMPORTANTE - L’INTERVENTO E‘ SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRAINTENDENZA ?
SE “ SI “, ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
A LAVORI DI EDIFICAZIONE O RISTRUTTURAZIONE ULTIMATI, IL PROPRIETARIO SI IMPEGNA AD AVVISARE TEMPESTIVAMENTE QUESTA AZIENDA ED AUTORIZZARE LA STESSA A RIPRISTINARE SUL FABBRICATO O SU SOSTEGNI INFISSI IN PROPRIETA’ LA SUDDETTA LINEA.
Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza l’articolo 11 del D.P.R. 7/1/1956 n° 164 per i lavori in prossimità di linee elettriche aeree non isolate:
“non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 m dalla costruzione e dai ponteggi , a meno che , previa segnalazione all’esercente delle linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare contatti, o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse “.
Tale divieto, anche se non espressamente citato, è esteso per tutte le operazioni effettuate con autogru il cui braccio o carico mobile venga a trovarsi a una distanza inferiore ai limiti di legge.